La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16937/2024, ha stabilito che l'ordinanza che liquida i compensi a un difensore d'ufficio a seguito di un'opposizione vinta contro l'Amministrazione statale deve essere soggetta a registrazione a debito. Il procedimento di opposizione è stato qualificato come un giudizio contenzioso e non di volontaria giurisdizione, rendendo applicabile l'art. 59 del d.P.R. 131/1986. Di conseguenza, l'imposta di registro non è dovuta dal professionista, ma è a carico dello Stato.
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