Un avvocato si è visto negare il compenso per la fase di trattazione e istruttoria in un caso di patrocinio a spese dello Stato, poiché non erano state assunte prove formali in appello. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che il compenso fase istruttoria è dovuto anche per attività che non costituiscono mera raccolta di prove, come il deposito di note scritte o la richiesta di inibitoria. La Corte ha chiarito che la nozione di tale fase è ampia e include qualsiasi istanza o deduzione che contribuisca alla trattazione della causa, annullando la decisione e rinviando per una nuova liquidazione.
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