L'Ente Previdenziale pretendeva il pagamento di contributi arretrati da un legale per gli anni 2009 e 2011, iscrivendola d'ufficio alla Gestione Separata. Il professionista, pur iscritto all'albo, non risultava iscritto alla cassa forense di categoria e aveva percepito un reddito esiguo, pari a 2.683 euro, inferiore alla soglia di 5.000 euro. La Corte di Appello ha annullato la pretesa contributiva, considerando l'attività come meramente occasionale e dichiarando prescritti i crediti del 2011. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dell'Ente Previdenziale. I giudici supremi hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione Gestione Separata INPS scatta solo in presenza di un esercizio abituale della professione. Il possesso di partita IVA o l'iscrizione all'albo non dimostrano in automatico l'abitualità lavorativa, la quale richiede una prova rigorosa che l'ente impositore non ha fornito.
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