Una società debitrice e il suo garante contestavano un debito bancario, sostenendo la nullità per ISC errato nei contratti di finanziamento. Secondo loro, la discrepanza tra l'Indicatore Sintetico di Costo dichiarato e quello reale doveva invalidare l'intero accordo. La Corte di Cassazione ha però respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: l'ISC ha una funzione puramente informativa per garantire trasparenza, ma non è una condizione economica del contratto come il tasso d'interesse. Di conseguenza, la sua errata indicazione non provoca la nullità del finanziamento, ma può, al massimo, fondare una richiesta di risarcimento del danno, se provato.
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