Un autotrasportatore viene sanzionato dall'Agenzia delle Dogane per aver importato carburante in eccesso dalla zona extradoganale di Livigno, utilizzando serbatoi ritenuti non 'normali'. Tuttavia, in un precedente processo relativo agli interessi sulla stessa vicenda, una sentenza definitiva aveva già riconosciuto il legittimo affidamento e la buona fede del contribuente. La Corte di Cassazione ha stabilito che quel verdetto costituisce un giudicato esterno tributario, vincolante anche nel processo sulle sanzioni. Poiché la buona fede era già stata accertata, la colpa del contribuente è esclusa. Di conseguenza, le sanzioni sono state annullate, con piena vittoria per l'autotrasportatore.
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