Il Tribunale di Verona aveva rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di **revoca sospensione condizionale della pena** per una Condannata. Il Tribunale riteneva che un ritardo nel deposito della sentenza, che aveva posticipato il passaggio in giudicato, non dovesse pregiudicare la Condannata. Secondo questa interpretazione, se la sentenza fosse stata depositata tempestivamente, il nuovo reato sarebbe caduto fuori dal termine quinquennale per la revoca. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che il termine quinquennale per la **revoca sospensione condizionale della pena** decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, senza che i ritardi procedurali nel deposito della motivazione possano influenzare tale calcolo. La questione torna al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame.
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