La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34456/2024, ha stabilito che la riduzione di pena per mancata impugnazione, introdotta dalla Riforma Cartabia (art. 442, co. 2-bis, c.p.p.), non si applica retroattivamente a sentenze divenute definitive prima della sua entrata in vigore. Inoltre, il beneficio è escluso se l'imputato ha presentato appello, anche se successivamente vi ha rinunciato. Il ricorso di un condannato che chiedeva l'applicazione del nuovo sconto di pena è stato quindi dichiarato inammissibile.
Continua »