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Iresa

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili, un tributo applicato sui decolli e atterraggi dei velivoli civili per compensare l'inquinamento acustico.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Imposta regionale sulle emissioni sonore: legittimo il prelievo
Una compagnia aerea ha impugnato l'avviso di accertamento per l'imposta regionale sulle emissioni sonore relativo all'anno 2013. Il vettore aereo contestava la legittimità delle aliquote regionali, sostenendo l'efficacia retroattiva del tetto tariffario statale introdotto nel 2014, il contrasto con le direttive europee e la destinazione solo parziale del gettito a scopi ambientali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della compagnia aerea. I giudici hanno chiarito che il prelievo costituisce un tributo proprio regionale con finalità extrafiscale. Il limite tariffario statale non ha valore retroattivo per l'annualità 2013. Il peso dei velivoli e la frequenza dei voli rappresentano validi indici di capacità contributiva.
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Imposta sulle emissioni sonore: legittimo il tributo agli aerei
L'Ente Regionale ha emesso avvisi di accertamento tramite Il Gestore Aeroportuale contro La Compagnia Aerea per il mancato pagamento dell'imposta sulle emissioni sonore degli aerei relativa all'anno di imposta 2014. La Compagnia Aerea ha impugnato le note di addebito sostenendo che la norma regionale contrastasse con la Direttiva europea 2002/30/CE e con i principi costituzionali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Regionale, confermando la piena legittimità del tributo. I giudici hanno chiarito che la direttiva europea non è auto-esecutiva e non impedisce alle Regioni di applicare il prelievo. Trattandosi di un tributo proprio a finalità indennitaria, la tassazione calcolata sui decolli e sul peso dei velivoli è pienamente valida. La Compagnia Aerea deve quindi pagare le somme richieste.
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Imposta sulle emissioni sonore: valida la tassa sugli aerei
Una compagnia aerea ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta sulle emissioni sonore emesso da un ente regionale per il sorvolo degli aeromobili. La società sosteneva l'invalida notifica via PEC senza firma digitale dell'allegato, la carenza di motivazione dell'atto e l'incostituzionalità del prelievo. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I giudici hanno chiarito che la notifica tramite PEC è valida anche se priva di firma digitale sul documento allegato, purché l'atto raggiunga lo scopo e garantisca il diritto di difesa. Inoltre, la motivazione dell'accertamento si distingue dalla prova in giudizio. L'imposta sulle emissioni sonore è un tributo regionale legittimo che rispetta la Costituzione e il principio chi inquina paga. La compagnia aerea soccombente deve versare il tributo e il doppio del contributo unificato.
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Principio della ragione più liquida: quando il giudice sbaglia
L'Azienda di trasporto aereo riceve dalla Regione un avviso di accertamento IRESA per un importo superiore a 130 mila euro. La società impugna l'atto contestando la mancanza di motivazione, l'assenza del contraddittorio preventivo e il diritto a un'esenzione specifica per le attività di addestramento. La Corte di Giustizia Tributaria Regionale rigetta l'appello della società. I giudici d'appello applicano impropriamente il principio della ragione più liquida ed evitano di esaminare i motivi preliminari presentati dal contribuente. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società. La Suprema Corte stabilisce che i giudici di merito non possono ignorare le eccezioni preliminari del contribuente quando rigettano una domanda. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte tributaria regionale.
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Imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili: nessun rimborso
Una compagnia aerea ha impugnato l'avviso di accertamento della Regione Lazio per il pagamento dell'Imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) dovuto per il 2013. La società lamentava il contrasto del tributo con le norme europee, la Costituzione e chiedeva l'applicazione retroattiva delle tariffe più basse introdotte successivamente dallo Stato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della tassa regionale. I giudici hanno chiarito che l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili è un tributo proprio regionale con finalità extrafiscale e ambientale. Pertanto, la Regione ha piena autonomia nel gestirne il gettito. Inoltre, le tariffe ridotte introdotte successivamente non sono retroattive, in base al principio generale di irretroattività delle norme tributarie. La compagnia aerea deve quindi pagare quanto richiesto.
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Imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili: vince la Regione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una Compagnia Aerea contro l'avviso di accertamento emesso dall'Ente Regionale per il pagamento dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) relativa all'anno 2013. La ricorrente sosteneva che la normativa regionale contrastasse con i limiti tariffari statali introdotti successivamente e con le direttive europee. I giudici hanno chiarito che l'IRESA, dal 2013, è un tributo proprio regionale e che il tetto massimo statale sulle aliquote non ha efficacia retroattiva. Inoltre, l'imposta è costituzionalmente legittima poiché colpisce l'attività di decollo e atterraggio, espressione di capacità economica, e persegue una finalità ambientale indiretta attraverso l'indennizzo delle popolazioni colpite dal rumore. Di conseguenza, la pretesa fiscale della Regione è stata confermata.
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