Il Tribunale di sorveglianza nega la liberazione anticipata a un condannato agli arresti domiciliari a causa di due pendenze penali per diffamazione e minacce, ritenute sintomatiche di una mancata rieducazione. Il condannato ricorre in Cassazione eccependo che il procedimento per diffamazione si era concluso con remissione di querela dopo scuse e risarcimento, e che il giudice non aveva valutato le prove difensive, come le dichiarazioni della madre. La Cassazione accoglie il ricorso: in tema di liberazione anticipata, specie per chi espia la pena ai domiciliari, il giudice deve compiere una valutazione globale e concreta della condotta del soggetto, senza automatismi, esaminando tutti gli elementi allegati dalla difesa. La sentenza viene annullata con rinvio.
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