Un condannato in via definitiva ha avviato indagini difensive per la revisione della propria sentenza. Il difensore intendeva raccogliere dichiarazioni da un collaboratore di giustizia protetto, il cui domicilio risultava segreto. Di fronte all'impossibilità di accedere alla persona protetta, la difesa ha richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria. Il Giudice per le indagini preliminari ha rifiutato di pronunciarsi, ritenendo inammissibile l'istanza per mancanza di un procedimento penale ancora aperto. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato, affermando il diritto del condannato di svolgere attività investigativa preventiva. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice dell'esecuzione deve intervenire per superare gli ostacoli materiali e garantire l'effettività della difesa, rimettendo gli atti al giudice competente per una nuova valutazione.
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