Un cittadino olandese, arrestato in Italia, si opponeva alla sua consegna alle autorità del suo Paese, richiesta tramite un Mandato di arresto europeo per reati di narcotraffico. La sua difesa sosteneva che le prove a suo carico, basate su intercettazioni, non fossero state adeguatamente descritte e potessero essere inutilizzabili. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il giudice italiano che esegue un Mandato di arresto europeo non ha il potere di valutare la gravità degli indizi o l'ammissibilità delle prove. Questo compito spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato. L'Italia deve solo verificare la correttezza formale della richiesta, confermando così la consegna.
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