L'Imputato, detenuto per usura ed estorsione, inviava lettere minatorie ai testimoni che lo avevano accusato durante le indagini preliminari, per ottenerne la ritrattazione. La difesa sosteneva che il reato non sussistesse poiché i destinatari non erano stati ancora formalmente citati come testimoni nel dibattimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il reato di intralcio alla giustizia ha natura di reato di pericolo. La tutela penale della genuinità della prova scatta fin dalle indagini preliminari. Pertanto, la minaccia commessa per indurre a ritrattare integra l'illecito a prescindere dalla formale citazione in aula dei testimoni o dall'effettivo condizionamento degli stessi.
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