Un consigliere regionale, indagato per diffamazione a seguito di dichiarazioni rese in aula, ha visto il suo procedimento archiviato per particolare tenuità del fatto. L'indagato ha però impugnato la decisione, sostenendo la necessità di un proscioglimento nel merito basato sull'insindacabilità consiglieri regionali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'archiviazione e rinviando gli atti al giudice di primo grado. La Suprema Corte ha stabilito che la prerogativa costituzionale dell'insindacabilità, che protegge le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, deve essere valutata prioritariamente rispetto alla tenuità del fatto, poiché rappresenta una causa di non punibilità che esclude la stessa rilevanza penale della condotta.
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