Un'azienda ha citato in giudizio un ente pubblico per ottenere il pagamento di un appalto. Durante il processo, l'ente originario è stato soppresso e sostituito da un secondo ente, causando l'interruzione della causa. Successivamente, anche il secondo ente è stato soppresso, venendo sostituito da un istituto previdenziale. L'azienda ha chiesto che il processo venisse dichiarato estinto, sostenendo che il termine per la riassunzione del processo fosse scaduto. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, in caso di successioni multiple tra enti pubblici, il termine per riprendere il giudizio non decorre automaticamente. Per il nuovo ente subentrato, il tempo inizia a scorrere solo dal momento in cui riceve una comunicazione ufficiale e legale dell'evento interruttivo. Poiché tale comunicazione non era avvenuta correttamente, il processo non è estinto e deve proseguire.
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