Una società conduttrice ha impugnato la sentenza che dichiarava estinto il suo processo d'appello. Sosteneva che la dichiarazione di morte della controparte, fatta dal suo legale, non fosse sufficiente a interrompere il giudizio senza un'esplicita volontà. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la volontà di interrompere è implicita nella dichiarazione interruttiva fatta ai sensi dell'art. 300 c.p.c., soprattutto se, come nel caso di specie, il difensore aveva precedentemente depositato una nota che richiamava esplicitamente tale articolo. Di conseguenza, l'interruzione era valida e la successiva estinzione per tardiva riassunzione era corretta.
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