Una società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e IVA. Durante il giudizio di appello, la società è stata dichiarata fallita. Nonostante la comunicazione formale dell'evento da parte del difensore, il giudice tributario ha proseguito il processo emettendo una sentenza di merito. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'interruzione automatica processo scatta immediatamente con l'apertura del fallimento, rendendo nulla la sentenza pronunciata successivamente. Tuttavia, nel rito tributario, il termine per la riassunzione decorre solo dalla dichiarazione formale di interruzione da parte del giudice, impedendo così l'estinzione automatica del giudizio.
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