Una società finanziaria, dopo aver acquisito un credito IRPEG, ne chiedeva il rimborso. L'Amministrazione Finanziaria rispondeva con ripetute richieste di integrazione documentale. La Corte di Cassazione ha stabilito che tali richieste, se manifestano la volontà di non procedere al rimborso, non sono meri atti interlocutori ma veri e propri atti impugnabili, in quanto configurano un diniego sostanziale del diritto del contribuente, superando una lettura restrittiva della normativa.
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