Un committente ordina la realizzazione di capannoni industriali a un'impresa appaltatrice, ma ostacola l'esecuzione dei lavori richiedendo continue e pretestuose modifiche progettuali. L'appaltatore chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. La Corte d'Appello addebita la colpa al committente, ma liquida il danno cumulando erroneamente caparra, spese e guadagno lordo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del committente sui criteri di calcolo del risarcimento danni appalto. I giudici chiariscono che l'appaltatore ha diritto al solo utile netto perso e non può sommare interesse negativo e positivo, né pretendere la caparra se ha scelto la risoluzione ordinaria. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per la corretta rideterminazione del danno.
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