Un debitore si oppone al pagamento di un finanziamento residuo, sostenendo che il diritto di credito della società cessionaria fosse estinto per prescrizione. Il debito originario era garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, ma il datore di lavoro era fallito. La società assicuratrice, dopo aver indennizzato la finanziaria, era subentrata nel credito ma non aveva notificato la surroga al curatore fallimentare. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del debitore, stabilendo che l'insinuazione al passivo effettuata dal creditore originario produce un effetto di interruzione della prescrizione con carattere permanente fino alla chiusura del fallimento. Tale effetto si estende automaticamente al nuovo creditore, anche in mancanza di comunicazione formale al curatore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento è pienamente tempestiva e il debitore deve pagare.
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