Due società hanno contestato un decreto ingiuntivo per oneri condominiali, chiedendo contestualmente l'impugnazione delibera condominiale posta a fondamento del credito. Dopo la sconfitta in primo grado, solo una delle società ha proposto appello, omettendo però di notificare l'atto all'altra società condebitrice. La Corte d'Appello ha erroneamente dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza per la società non partecipante al secondo grado. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che quando più condomini contestano la medesima delibera, si configura un litisconsorzio processuale necessario. In tali casi, il giudice d'appello deve obbligatoriamente ordinare l'integrazione del contraddittorio verso tutte le parti originarie per evitare giudicati contrastanti sulla validità dell'atto assembleare.
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