Un Lavoratore, trasferito tramite mobilità intercompartimentale da un Ente Locale a un Ministero, ha contestato il suo inquadramento lavorativo. Nonostante provenisse da una posizione C2, è stato assegnato a un profilo B3, ritenuto inferiore. Il Tribunale aveva riconosciuto il suo diritto all'inquadramento superiore (B3 super), ma la Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta. La Cassazione ha accolto il ricorso del Lavoratore, stabilendo che l'Amministrazione non può dequalificare il personale trasferito. L'inquadramento deve considerare la posizione di provenienza e le progressioni di carriera, evitando una "dequalificazione strisciante". La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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