La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che l'inquadramento contrattuale di una lavoratrice deve basarsi sulle mansioni effettivamente svolte e non sulla qualifica formale. Nel caso specifico, una dipendente di una stazione di servizio, assunta al 6° livello, svolgeva compiti di gestione cassa, contabilità e responsabilità dello shop, tipici del 4° livello superiore. La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, sottolineando che la valutazione delle mansioni è un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se ben motivato, e ha confermato il diritto della lavoratrice alle differenze retributive e all'indennità di cassa.
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