Una Pubblica Amministrazione ha emesso un'ingiunzione fiscale contro un'Azienda per il recupero dei costi di bonifica ambientale di un corso d'acqua. L'Azienda ha presentato **opposizione ingiunzione fiscale**, contestando sia vizi formali dell'atto sia la fondatezza del debito. I giudici di merito hanno annullato l'ingiunzione per un vizio formale (incompetenza dell'organo emittente), ma hanno comunque accertato la sussistenza del debito sostanziale, condannando l'Azienda al pagamento parziale. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che l'opposizione a un'ingiunzione fiscale non si limita ai vizi formali, ma estende il giudizio al merito della pretesa creditoria. L'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, è sostanzialmente attrice e deve provare il proprio credito.
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