Un utente si oppone a un'ingiunzione di pagamento per bollette idriche, sostenendo che i consumi anomali fossero responsabilità della sua ex convivente, alla quale aveva ceduto l'immobile. Per questo, presenta una domanda di manleva contro di lei, chiedendo che sia lei a pagare il debito. La Corte di Cassazione stabilisce che i giudici precedenti hanno sbagliato a ignorare questa richiesta. Il rapporto contrattuale tra l'utente e la società fornitrice è distinto da quello interno tra l'utente e la sua ex. Pertanto, il giudice ha il dovere di valutare la domanda di manleva per decidere chi, tra i due, debba sostenere il costo finale delle bollette. La causa viene rinviata per un nuovo esame su questo punto.
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