Un ex amministratore pubblico ha ricevuto indennità maggiorate. L'ente pubblico, successivamente, ha revocato le maggiorazioni e richiesto la ripetizione dell'indebito PA per oltre 42.000 euro, emettendo un'ingiunzione di pagamento. L'amministratore ha contestato la richiesta, sostenendo l'inesistenza del credito e la prescrizione. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente, ma la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza. Ha stabilito che l'ente pubblico, in quanto attore sostanziale nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, deve provare l'esistenza e l'esatto ammontare del credito, non potendo basarsi su una mera presunzione di legittimità. La causa tornerà in Appello per una nuova valutazione.
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