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Ingente Quantità

82 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Circostanza aggravante prevista per reati di droga. Si configura quando la quantità di sostanza stupefacente è così elevata da superare significativamente i limiti fissati dalla giurisprudenza, indicando una maggiore pericolosità del reato e un impatto più vasto sul mercato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Traffico internazionale di stupefacenti nel forno: ricorsi respinti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di tre soggetti coinvolti in un traffico internazionale di stupefacenti, relativo all'importazione di oltre 400 chilogrammi di cocaina occultati dentro un forno industriale proveniente dal Messico. I ricorrenti lamentavano l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite su impianti esterni alla Procura, la mancanza di prove sul loro effettivo concorso nel reato e la contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità. I giudici di legittimità hanno dichiarato i ricorsi inammissibili: le intercettazioni sono pienamente utilizzabili per motivi d'urgenza legati al reato in corso, e la ricostruzione del ruolo organizzativo di ciascun imputato risulta logica e coerente. Respinta anche la tesi del divieto di reformatio in peius nel ricalcolo della pena.
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Confisca per sproporzione: legittimo il sequestro dei beni leciti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, condannato per il possesso di un'ingente quantità di droga, ovvero oltre centoquattordici chilogrammi di hashish suddivisi in panetti. I giudici hanno confermato l'aggravante e la legittimità della confisca per sproporzione di un orologio di lusso e di uno smartphone. L'Imputato non ha dimostrato di possedere redditi leciti sufficienti per giustificare l'acquisto di tali beni preziosi. La Suprema Corte ha ribadito che la ridefinizione giuridica della misura di sicurezza in grado di appello non viola le garanzie difensive. Di conseguenza, L'Imputato dovrà pagare le spese processuali e la sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Confisca allargata nel patteggiamento: stop ai fondi illeciti
Un uomo ha concordato una pena per detenzione di oltre sei chili di cocaina. Il giudice di primo grado ha disposto la confisca di trentamila euro in contanti trovati a casa dell'imputato a causa della sproporzione con i suoi modesti redditi da barbiere. L'imputato ha impugnato la sentenza contestando l'aggravante dell'ingente quantità e la mancanza di un legame diretto tra il denaro e la specifica detenzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la confisca allargata nel patteggiamento colpisce i patrimoni ingiustificati e sproporzionati senza richiedere la prova che il denaro derivi direttamente dal singolo reato contestato.
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Ingente quantità di stupefacenti: vano segreto e condanna piena
Un uomo trasportava nella propria auto quasi ventitré chilogrammi di cocaina, nascosti all'interno di un vano a doppio fondo azionato da un meccanismo di apertura nel bagagliaio. A bordo della vettura viaggiava anche la figlia dodicenne. I giudici di merito hanno condannato l'imputato applicando l'aggravante per l'ingente quantità di stupefacenti, considerando che il principio attivo puro superava di undici volte la soglia di legge e consentiva di ricavare quasi centomila dosi. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la consapevolezza dell'uomo sul reale quantitativo e chiedendo la prevalenza delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la condanna e imponendo il pagamento delle spese processuali.
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Ingente quantità di hashish: confermata la condanna
La Corte d'appello confermava la condanna dell'imputato per la detenzione a fini di spaccio di oltre ventuno chilogrammi di hashish, corrispondenti a quasi centottantamila dosi singole. I giudici applicavano l'aggravante dell'ingente quantità, considerando il volume eccezionale della sostanza e le modalità professionali di occultamento. L'imputato proponeva ricorso per cassazione contestando l'applicazione di tale aumento di pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito la validità dei parametri fissati dalle Sezioni Unite basati sul rapporto tra principio attivo e limiti tabellari. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese del giudizio insieme a tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso per cassazione inammissibile: confermata la condanna
La Corte di Appello ha condannato l'Imputato a tre anni e otto mesi di reclusione e ventiduemila euro di multa per reati connessi al traffico di stupefacenti, applicando l'aggravante dell'ingente quantità. L'Imputato ha presentato impugnazione sostenendo che i fatti integrassero l'ipotesi di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Il difensore si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza criticare in modo specifico e puntuale le motivazioni della sentenza impugnata. Oltre a confermare la pena, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ingente quantità di sostanze stupefacenti: no alle attenuanti
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Riguardo alla condotta, la sostanza sequestrata conteneva circa 976,67 grammi di principio attivo, quantità quasi doppia rispetto al limite di 500 grammi previsto per far scattare l'aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti. Inoltre, i giudici hanno confermato il diniego delle attenuanti generiche: le precarie condizioni di salute invocate dalla difesa risalivano a un momento antecedente al reato e non avevano impedito la condotta illecita, affiancandosi a un precedente penale specifico. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ingente quantità di stupefacenti: condanna per la droga diluita
Due imputati sono stati condannati per la produzione e detenzione di oltre 14 kg di eroina e sostanze da taglio, idonee a produrre più di 58.000 dosi. La Corte d'appello ha applicato l'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti. I condannati hanno proposto ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza dell'aggravante a causa della scarsa qualità della droga e lamentando un'ingiusta parificazione delle pene nonostante uno di loro fosse recidivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'elevatissimo numero di dosi esclude la necessità di ulteriori prove sull'offensività della condotta. Inoltre, la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, se adeguatamente motivati. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali.
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Droga, 790 piante ma niente ingente quantità di stupefacenti
Tre imputati erano stati condannati per la coltivazione di 790 piante di marijuana. I giudici di merito avevano applicato l'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione, contestando il calcolo della soglia di principio attivo necessario per configurare tale aggravante. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ricordando che per le droghe leggere la soglia minima è di 2 chilogrammi di principio attivo (pari a 80.000 dosi). Poiché nel caso specifico il quantitativo era inferiore, la Corte ha escluso l'aggravante. Di conseguenza, ricalcolati i tempi di prescrizione senza l'aggravante, il reato è risultato estinto per il decorso del tempo. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna.
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Dolo eventuale: il corriere della droga e il mistero del peso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di una donna condannata per il trasporto di oltre tre chilogrammi di cocaina. La difesa contestava la consapevolezza del carico, sostenendo che la donna pensasse di trasportare denaro. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale a titolo di dolo eventuale, poiché l'imputata ha accettato il rischio del trasporto illecito nonostante i dubbi sulla natura del pacco. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso riguardo all'aggravante dell'ingente quantità. I giudici di merito non hanno adeguatamente dimostrato che la donna potesse percepire l'esatto quantitativo di droga solo tenendo in mano il pacco per un breve momento. Inoltre, il silenzio dell'imputata non può essere usato per aumentare la pena. La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente all'aggravante e alla rideterminazione della pena.
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Sentenze vuote: la Cassazione punisce la motivazione apparente
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi soggetti condannati per furto aggravato e reati di droga. Due imputati contestavano la condanna per furto basata solo su tabulati telefonici, mentre una terza ricorrente contestava l'aggravante dell'ingente quantità di droga. I giudici di legittimità hanno accolto parzialmente i ricorsi, rilevando una motivazione apparente da parte della Corte d'Appello. Per i furti, i giudici di secondo grado non hanno spiegato il collegamento logico tra i tabulati e la colpevolezza. Per la droga, hanno applicato l'aggravante basandosi solo sul peso, senza valutare il caso concreto. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame di questi punti.
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Ingente quantità di stupefacenti: incensurato ma senza sconto
Il Conducente di un furgone è stato condannato per il trasporto di oltre diciannove chili di hashish e per resistenza a pubblico ufficiale, avendo speronato l'auto della polizia durante la fuga. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti, il diniego delle attenuanti generiche e l'entità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti, ampiamente superiore alla soglia di due chilogrammi. Hanno inoltre ribadito che l'incensuratezza non basta per concedere le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi o segni di ravvedimento. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Confisca per sproporzione: reddito minimo e tasche piene
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per detenzione di oltre tre chilogrammi di cocaina. Oltre alla pena detentiva, i giudici hanno confermato la confisca di una somma di denaro ritenuta sproporzionata rispetto al reddito annuo dichiarato dall'imputato, pari a circa dodicimila euro. La difesa contestava la misura, sostenendo la provenienza lecita delle somme e l'assenza di un legame diretto con il reato di droga. La Suprema Corte ha invece ribadito che la confisca per sproporzione non richiede un nesso di pertinenzialità tra il denaro e lo specifico reato contestato. Di conseguenza, l'imputato perde definitivamente le somme sequestrate e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ingente quantità di stupefacenti: la Cassazione nega gli sconti
L'Imputato è stato condannato per aver coltivato abusivamente oltre 2500 piante di cannabis e detenuto oltre quattro chili di marijuana. Egli ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti era pienamente giustificata non solo dal numero enorme di dosi ricavabili (circa 600.000), ma anche dall'organizzazione professionale della coltivazione. Inoltre, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ingente quantità di stupefacenti: la confessione tardiva non salva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la condanna per reati in materia di droga. La difesa contestava l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità di stupefacenti e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione precedente, evidenziando che le analisi chimico-tossicologiche hanno dimostrato un enorme superamento dei limiti di principio attivo, con una forte capacità di penetrazione nel mercato. La Corte ha ribadito che il ricorso mirava a una inammissibile ricostruzione dei fatti e che la confessione tardiva, avvenuta solo dopo il sequestro, non giustifica alcuno sconto di pena. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Droga parlata: condanna annullata senza sequestro reale
Il caso riguarda la condanna di un uomo per traffico di stupefacenti, basata principalmente su intercettazioni telefoniche riguardanti partite di droga mai sequestrate (la cosiddetta droga parlata). La Corte d'Appello aveva applicato l'aggravante dell'ingente quantità basandosi solo sul compenso elevato promesso al corriere. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione contestando la mancanza di prove concrete sulla reale quantità e qualità della sostanza, nonché l'errato calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che nella droga parlata l'aggravante dell'ingente quantità richiede un rigore motivazionale estremo e non può fondarsi su semplici indizi indiretti come il compenso del trasportatore. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Concorso in detenzione di stupefacenti: condanna anche senza trasporto
La Cassazione conferma la condanna per concorso in detenzione di stupefacenti a carico di un soggetto che, pur non partecipando materialmente al trasporto della droga, ha svolto un ruolo decisivo nell'organizzazione e finanziamento dell'operazione. L'imputato aveva reclutato il corriere e pianificato il viaggio. La Corte ha ritenuto provato il suo contributo pieno e consapevole, basandosi sulle intercettazioni. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le prove erano solide e perché la contestazione sull'aggravante dell'ingente quantità è stata sollevata per la prima volta in Cassazione, in violazione delle regole processuali. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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Narcotest sufficiente per misura cautelare: sì al carcere per 41kg
Un uomo viene arrestato dopo essere stato sorpreso a lanciare da una finestra oltre 41 kg di hashish. La sua difesa contesta la misura cautelare in carcere, sostenendo che un semplice narcotest non fosse una prova sufficiente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il **narcotest è sufficiente per la misura cautelare**. Questo test rapido, pur non misurando il principio attivo, basta a provare la natura della sostanza e a fondare i gravi indizi di colpevolezza necessari per la detenzione in carcere. La Corte ha ritenuto che l'enorme quantitativo e il materiale per il confezionamento trovati in casa indicassero un chiaro pericolo di reiterazione del reato. L'indagato perde il ricorso e la detenzione viene confermata.
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Aggravante ingente quantità: Mediatore condannato, ignoranza non scusa
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo che aveva agito come mediatore nell'importazione di 75 kg di cocaina. L'imputato sosteneva di non dover essere punito con l'aumento di pena previsto per l'aggravante ingente quantità, poiché non era a conoscenza del peso esatto della droga. I giudici hanno respinto questa tesi, stabilendo che il suo ruolo attivo in tutte le fasi dell'operazione e i suoi contatti con un'importante organizzazione criminale dimostravano che fosse pienamente consapevole della portata dell'affare. In ogni caso, anche una sua eventuale ignoranza sarebbe stata 'colpevole', e quindi sufficiente a giustificare l'applicazione dell'aggravante. La condanna a sette anni di reclusione è diventata definitiva.
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Corriere con 3,6 kg di droga: l’aggravante dell’ingente quantità
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato trovato in possesso di 3,6 kg di cocaina. L'imputato sosteneva che il suo ruolo di semplice corriere dovesse escludere l'aggravante dell'ingente quantità. I giudici hanno respinto questa tesi, stabilendo un principio chiaro: per applicare questa aggravante, conta solo il dato oggettivo della quantità di droga, a prescindere dal ruolo specifico ricoperto nella catena dello spaccio. Il comportamento collaborativo e il ruolo marginale possono essere considerati per ridurre la pena finale, ma non per eliminare la gravità del fatto legata all'enorme quantitativo di stupefacente.
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