L'Agenzia delle Dogane ha contestato la classificazione doganale di alcuni elementi di fissaggio importati dalla Cina, applicando dazi antidumping e sanzioni anche all'intermediario doganale. Mentre il giudice di primo grado ha dato ragione all'importatore basandosi su una perizia tecnica che escludeva l'applicazione dei dazi, il giudice d'appello ha ribaltato la decisione, ritenendo prevalenti le descrizioni formali delle fatture. L'intermediario ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una motivazione contraddittoria e apparente della sentenza d'appello. La Suprema Corte, rilevando la connessione con altri procedimenti pendenti, ha emesso un'ordinanza interlocutoria disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo per una trattazione congiunta, senza ancora decidere sul merito della controversia.
Continua »