I Soci hanno costituito una società di persone conferendo un immobile e detraendo dal valore imponibile un mutuo personale di 500.000 euro precedentemente stipulato e accollato alla società. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato la deduzione, richiedendo 35.000 euro per l'imposta di registro su conferimento immobili. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che le passività derivanti da un mutuo personale dei soci, stipulato prima del conferimento, non sono deducibili se non sono strettamente inerenti al bene trasferito. Poiché i soci non hanno provato il tempestivo trasferimento delle somme mutuate alla società per la ristrutturazione dell'immobile, il debito non è considerato inerente. Di conseguenza, i contribuenti perdono la causa e devono pagare l'imposta richiesta oltre alle spese legali.
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