Una contribuente ha contratto un mutuo personale ipotecario su propri terreni, per poi conferire gli stessi terreni in una società di nuova costituzione e cedere le quote. Nel calcolare l'imposta di registro su conferimento immobili, la contribuente ha sottratto il valore del mutuo dalla base imponibile, considerandolo un debito legato al bene. L'Amministrazione Finanziaria ha negato la deduzione, ritenendo il debito non inerente perché stipulato per scopi personali prima del conferimento. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, rigettando il ricorso della contribuente. I giudici hanno stabilito che i debiti per finanziamenti personali, anche se garantiti da ipoteca sull'immobile conferito, non sono deducibili poiché privi del requisito di inerenza richiesto dalla legge.
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