La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un avviso di accertamento emesso contro una società e i suoi soci per ricavi non contabilizzati, determinati tramite un accertamento analitico induttivo. L'Amministrazione Finanziaria aveva stimato i ricavi basandosi sullo sfrido di lavorazione dei minerali, calcolato in base all'umidità evaporata. Sebbene i giudici di merito avessero annullato l'atto ritenendo inattendibili i calcoli dell'Ufficio, la Suprema Corte ha cassato la decisione. Il principio cardine espresso è che il giudice tributario, investito di un giudizio di merito, non può limitarsi ad annullare l'atto se lo ritiene parzialmente infondato, ma deve rideterminare l'esatta pretesa tributaria entro i limiti delle domande delle parti.
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