Un Lavoratore, docente all'estero, ha contestato una graduatoria di selezione presso il Tribunale di Roma. Il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Perugia, luogo di servizio del Lavoratore, basandosi sull'Art. 413 c.p.c. Il Tribunale di Perugia, però, ha sollevato un regolamento di competenza, sostenendo che per le controversie del personale scolastico all'estero, il Foro competente esclusivo è quello di Roma, come previsto dall'Art. 27 del d.lgs. 64/2017. La Corte di Cassazione ha accolto questa tesi, stabilendo che il Tribunale di Roma è il giudice competente a decidere la causa.
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