Un dirigente medico, nominato responsabile provvisorio di una struttura complessa, ha chiesto in tribunale il pagamento della retribuzione superiore corrispondente al nuovo ruolo, anziché la sola indennità sostitutiva dirigente medico prevista dal contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito che, nel contesto specifico della dirigenza sanitaria, la sostituzione su un posto vacante non costituisce 'mansioni superiori' secondo la legge generale. Pertanto, l'indennità prevista dal CCNL è considerata una remunerazione adeguata e sufficiente, escludendo il diritto alla retribuzione piena del livello superiore, anche se l'incarico si protrae nel tempo.
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