Un giornalista, dimessosi dopo molti anni di servizio, riceveva l'indennità sostitutiva del preavviso dal datore di lavoro. Successivamente, richiedeva all'istituto previdenziale dei giornalisti il pagamento del trattamento integrativo previdenziale, noto come ex fissa. L'istituto rifiutava il pagamento, sostenendo l'incumulabilità delle due prestazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che l'indennità sostitutiva del preavviso non è cumulabile con il trattamento ex fissa. Secondo l'accordo collettivo di settore del 1985, infatti, la prestazione previdenziale integrativa assorbe interamente l'indennità di preavviso. Di conseguenza, il lavoratore che ha già percepito l'indennità sostitutiva non può pretendere anche la liquidazione della prestazione integrativa, poiché le due tutele concorrono in modo alternativo e non cumulativo per la stessa cessazione del rapporto di lavoro.
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