Un'Azienda ha contestato il diritto di un Agente a ricevere diverse indennità di fine rapporto agente, tra cui quella sostitutiva del preavviso, suppletiva di clientela e meritocratica. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna dell'Azienda. Quest'ultima ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando questioni procedurali come la tardività della propria costituzione in giudizio e l'ammissibilità di nuovi documenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda. Ha stabilito che, anche in presenza di vizi formali nella notifica, se la parte ha comunque potuto difendersi pienamente, non si può annullare il processo. Ha inoltre ritenuto irrilevanti le contestazioni sull'adesione a Confindustria e sulla produzione documentale, confermando il diritto dell'Agente alle indennità.
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