Un agente ha citato in giudizio la sua società preponente dopo che questa, dopo aver già comunicato un recesso con preavviso, ha risolto il contratto per una presunta giusta causa (mancato raggiungimento degli obiettivi di fatturato) sorta durante il periodo di preavviso. Il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo il recesso per giusta causa, ritenendolo contrario al principio di buona fede, poiché la motivazione era già nota o prevedibile al momento della prima comunicazione. Di conseguenza, ha condannato la preponente al pagamento dell'indennità per il preavviso residuo e di altre indennità collegate, ma ha respinto la richiesta di indennità di scioglimento ex art. 1751 c.c. per mancata prova da parte dell'agente.
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