Un dirigente medico, incaricato di dirigere una struttura sanitaria di nuova istituzione e priva di titolare, ha richiesto il pagamento delle differenze retributive corrispondenti al ruolo superiore. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che in questi casi non si configura lo svolgimento di mansioni superiori, ma una sostituzione su posto vacante. Pertanto, al dirigente spetta unicamente l'indennità di sostituzione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale, e non l'intero trattamento economico del dirigente sostituito, anche se l'incarico si protrae nel tempo.
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