Un ex dirigente della Polizia Municipale ha impugnato il ricalcolo della propria retribuzione di posizione operato da un ente locale. L'amministrazione, a seguito di una riorganizzazione, aveva rideterminato la pesatura degli incarichi per gli anni precedenti, recuperando somme già erogate. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'operato dell'ente, sottolineando che la valutazione sulla provvisorietà dei pagamenti e sulla discrezionalità amministrativa spetta al giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato anche in merito alla contestazione sulle spese legali, confermando che la trattazione scritta equivale all'udienza di discussione.
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