Un lavoratore forestale chiedeva il ricalcolo dell'indennità per l'uso dell'auto propria, basandosi sul Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) anziché su quello Regionale (CIR) applicato dall'azienda, che era meno favorevole. La Corte di Cassazione ha dato ragione al lavoratore, stabilendo che in questo caso l'indennità chilometrica ha natura retributiva. Non si tratta di un mero rimborso spese, ma di un compenso per il disagio di lavorare in zone montane e remote. Poiché il CCNL disciplina specificamente la materia e non la delega alla contrattazione regionale, le sue previsioni, più vantaggiose, devono essere applicate. L'azienda è stata quindi condannata a pagare le differenze.
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