L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un professionista, attivo sia come avvocato sia come imprenditore agricolo con un'unica partita IVA, basandosi su movimentazioni bancarie non giustificate. I giudici d'appello avevano annullato l'atto, ritenendo che spettasse al fisco distinguere a quale attività riferire i prelievi e i versamenti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ufficio finanziario, stabilendo che in tema di indagini bancarie e onere della prova spetta interamente al contribuente superare la presunzione legale di imponibilità. Chi esercita più attività con la stessa partita IVA deve dimostrare analiticamente la provenienza e la destinazione di ogni singolo flusso finanziario, in virtù del principio di vicinanza della prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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