Un pensionato che beneficiava della "Pensione Quota 100" ha svolto un breve periodo di lavoro dipendente, percependo un reddito minimo. L'ente previdenziale ha richiesto la restituzione dell'intera annualità di pensione, sostenendo un'incompatibilità assoluta. Il Tribunale di Brescia ha accolto la tesi del pensionato, stabilendo che la "incumulabilità" prevista dalla legge non comporta la perdita dell'intera pensione, ma solo la sospensione dei ratei mensili percepiti durante i mesi di effettiva attività lavorativa. Di conseguenza, l'ente è stato condannato a restituire le somme trattenute in eccesso.
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