Una società cooperativa produceva energia da fonti rinnovabili e la cedeva ai propri soci, ritenendo di beneficiare dell'esenzione dalle accise. L'Agenzia delle Dogane ha invece richiesto il pagamento del tributo per gli anni dal 2010 al 2013. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esenzione accise energia elettrica si applica solo in caso di autoconsumo, cioè quando il produttore e il consumatore sono lo stesso soggetto giuridico. La cessione ai soci, che sono soggetti distinti dalla cooperativa, costituisce un'operazione imponibile. Una successiva legge favorevole non è retroattiva. La cooperativa deve quindi pagare il tributo, ma non le sanzioni, a causa della precedente incertezza interpretativa.
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