Il Sottoposto ha richiesto la revoca retroattiva di una confisca di prevenzione, sostenendo la presenza di elementi nuovi. In particolare, ha evidenziato un mutamento dell'orientamento dei giudici sulla nozione di appartenenza a organizzazioni criminali e il decesso di un presunto sodale avvenuto nel 1999. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che un nuovo indirizzo della giurisprudenza, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non rappresenta un fatto nuovo idoneo a revocare la confisca di prevenzione già definitiva, poiché non modifica le norme di legge scritte. Inoltre, la morte del sodale è stata ritenuta irrilevante, in quanto la pericolosità sociale del soggetto si era già manifestata negli anni precedenti. Di conseguenza, la misura patrimoniale resta pienamente valida.
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