Un soggetto, divenuto latitante dopo la condanna in primo grado, contestava la validità della sentenza d'appello per un presunto vizio di notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica al latitante è pienamente valida se effettuata mediante consegna di copia al difensore di fiducia, come previsto dall'art. 165 c.p.p. Questa modalità è obbligatoria e non richiede accettazione da parte del legale, poiché la condizione di latitanza, specialmente se volontaria, presuppone la conoscenza del procedimento in corso.
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