Un condannato ha presentato ricorso per chiedere la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti. L'interessato sosteneva di non aver mai conosciuto il processo penale a suo carico, evidenziando la mancata elezione di domicilio, l'assenza di un difensore di fiducia, una precedente notifica non andata a buon fine e la mancata comprensione della lingua italiana. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno accertato che l'estratto contumaciale della decisione era stato notificato direttamente a mani proprie dell'imputato. Di conseguenza, la persona aveva piena conoscenza formale del provvedimento e avrebbe potuto presentare tempestiva impugnazione, rendendo valida e irrevocabile l'esecutività della sentenza di condanna.
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