Il caso riguarda un lavoratore che, dopo aver firmato un accordo per la cessazione del rapporto di lavoro, ha ricevuto un incentivo all'esodo. L'azienda ha trattenuto le tasse italiane su tale somma prima di versarla. Successivamente, il lavoratore si è trasferito in Germania, dove il fisco tedesco ha tassato nuovamente l'importo. Il lavoratore ha quindi intimato il pagamento della somma trattenuta all'azienda, sostenendo che l'accordo prevedesse il pagamento dell'intero importo lordo e che la tassazione spettasse alla Germania. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, stabilendo che l'incentivo all'esodo costituisce reddito da lavoro dipendente e va tassato nello Stato in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente svolta (l'Italia), a nulla rilevando il successivo trasferimento all'estero del beneficiario.
Continua »