La Cassazione chiarisce una distinzione fondamentale: l'obbligo di dialogo preventivo con il contribuente, a pena di nullità, vale per gli accertamenti basati solo su presunzioni statistiche come gli studi di settore. Questo obbligo non sussiste, invece, in caso di accertamento induttivo scaturito da un'ispezione diretta che ha rivelato l'inattendibilità della contabilità. Se l'Agenzia delle Entrate contesta maggiori ricavi basandosi su elementi concreti (come beni strumentali e rimanenze non dichiarate) emersi durante un accesso in azienda, l'atto è valido anche senza un preventivo confronto formale. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate vince la causa.
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