L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento induttivo contro un'azienda e i suoi soci, rilevando gravi anomalie contabili per l'anno 2004. Tra i rilievi principali figuravano discrepanze nei saldi bancari, fatture per operazioni inesistenti, pagamenti in contanti sopra la soglia legale e una percentuale di ricarico sospettosamente bassa rispetto agli anni precedenti. I giudici di appello avevano annullato l'atto, ritenendo obbligatorio il confronto preventivo con il contribuente e giudicando la motivazione del Fisco insufficiente. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'accertamento induttivo basato su anomalie contabili reali non richiede necessariamente il confronto preventivo, a differenza di quello basato solo su studi di settore. La Corte ha inoltre censurato i giudici di merito per non aver valutato tutte le prove presentate dall'amministrazione finanziaria.
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