Un Fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un'Azienda per forniture non pagate, dimostrando il credito con fatture, scritture contabili e bolle di consegna. L'Azienda ha contestato la prova delle consegne, ma la sua obiezione è stata ritenuta tardiva e generica. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, ritenendo provata la consegna e l'accettazione della merce. L'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la carenza di prova sull'effettività delle forniture e l'inefficacia probatoria delle scritture contabili. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo la validità di tali prove nei rapporti tra imprenditori, specialmente con contestazione tardiva.
Continua »