L'Imputata, condannata per rapina aggravata, ha stipulato un concordato in appello concordando la pena e rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione del giudice di secondo grado in ordine al proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando la parte rinuncia ai motivi di appello nell'ambito dell'accordo sulla pena, si forma il giudicato sulle questioni accantonate. Di conseguenza, il giudice d'appello non ha l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento per i punti rinunciati. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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