Un ex collaboratore si è introdotto abusivamente nel sistema informatico di un'azienda, consultando archivi riservati per scopi estranei al lavoro. Successivamente, l'uomo ha preteso una somma di denaro dall'azienda minacciando di divulgare a terzi i dati riservati estratti. L'imputato ha cercato di giustificare la richiesta qualificandola come risarcimento danni, invocando l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, confermando la responsabilità per tentata estorsione e accesso abusivo a sistema informatico. I giudici hanno chiarito che l'assenza di un effettivo danno da risarcire e l'uso intimidatorio dei dati personali escludono l'autotutela. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dell'imputato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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